Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”.
A prescindere dal nuovo assetto normativo dato all’organo collegiale che si presenta modificato nella composizione e per certi versi nel ruolo, molte perplessità sorgono su come in effetti sarà gestito a breve il suo funzionamento all’interno delle istituzioni scolastiche. Allo stato dell’arte emergono infatti alcuni vuoti che potrebbero definirsi procedurali, ingenuamente trascurati dall’articolo novellato, ma che al contrario, se fossero stati colmati, avrebbero marcato i confini entro cui l’organo stesso dovrà in futuro operare.
Spiace così constatare che le regole mancanti al corretto funzionamento del neo organo collegiale, così come riformato dalla Legge 107, investito addirittura ad oggi di un ruolo di alta responsabilità e cioè il compito di individuare “i criteri per la valorizzazione dei docenti”, siano da ricercare in una cosiddetta zona franca dagli elettori che il Comitato stesso sono chiamati ad istituire ai sensi del comma 129 e successivamente dagli agenti dell’organo in parola ossia quelli cui il legislatore assegna specifici compiti. In tal senso ci si riferisce ai due organi collegiali che sono coinvolti nella costituzione del Comitato, Collegio dei docenti e Consiglio di istituto, e ai membri dello stesso.
Alla nuova mise dell’art.11 mancano tutte quelle indicazioni di incamminamento che sarebbero state quanto mai necessarie in fase di sua istituzione ed in seguito di corretto funzionamento, perlomeno alla luce di poter garantire una certa integrità nei lavori e magari ‘trasparenza’ ed ‘imparzialità’, giusto per poter citare le grandi assenti del comma 129.
Il neo organo è ad oggi rubricato: “Comitato per la valutazione dei docenti”, scompare quindi la vecchia denominazione “per la valutazione del servizio dei docenti”; il termine servizio sarà stato ritenuto troppo ristretto dal legislatore forse perché la nuova autonomia scolastica prospetta una funzione docente più allargata a diversi ambiti operativi della scuola e per il fatto che il nuovo organo collegiale sia stato investito, nella nuova fisionomia tracciata dal comma 129, anche di una valenza strumentale ovvero instradare verso l’applicazione della cosiddetta meritocrazia, volendo così la legge 107 quasi ostentare una lieve parvenza di garantismo. Pur tuttavia sottolineando che il nuovo comitato, nell’ambito del merito non esprime alcun parere e non è sentito, ma solo individua i criteri. Allora su questo punto si viene delineando la fisionomia di un organo che nella definizione dei criteri opera nella collegialità, ma successivamente è privato di quel potere che gli permetterebbe di regolare e applicare in modo corretto quanto stabilito. La garanzia di tutto ciò è rimessa infatti solo alla discrezione del dirigente scolastico che agisce su un piano stralciato dalla collegialità.
E’ giusto allora esaminare ciò che il comma 129 stabilisce, ciò che elimina e che cosa sia necessario tenere presente in fase di istituzione dell’organo; trattasi di considerazioni che meritano di essere valutate in modo attento perlomeno da quelle parti della comunità scolastica coinvolte onde evitare spiacevoli sorprese strada facendo.
Ciò che stabilisce il nuovo articolo 11 così come novellato dal comma 129 fissa
(a) la composizione del comitato
Ciò che fa:
(b) i compiti del comitato
Ciò che si elimina dal vecchio articolo 11:
Ciò che resta nel dubbio:
In seno al collegio dei docenti è quanto mai necessario una maggiore dose di consapevolezza; se nell’ambito di tale organo la partecipazione alla scelta potrà essere palesemente più democratica, nel Consiglio di istituto si potrebbe correre il rischio di avere già i nominativi pronti per l’uso: docente e rappresentanti dei genitori compresi. A questo punto sorgono spontanee le seguenti domande:
Buon uso del comitato
Attenzione quindi perché presto i collegi docenti e i consigli di istituto si scontreranno con questi dubbi e sarà bene essere precisi nella gestione relativa alla costituzione dell’organo:
Scelta dei membri
Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito
Una volta eletto il comitato può insediarsi e procedere all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito i quali dovrebbero essere condivisi all’intera comunità scolastica con relativa pubblicazione all’albo; la necessità della pubblicazione dei criteri verrebbe legittimata dalla trasparenza dell’operato della P.A. e dal fatto che tutti i docenti concorrono indistintamente ad essere destinatari della valorizzazione e ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.
Bonus e motivazione
Poiché è espressamente previsto che i provvedimenti di valorizzazione del merito, concretizzati dalla volontà del dirigente scolastico attraverso un bonus da lui assegnato, siano motivati dallo stesso, ci si chiede se tali atti siano anch’essi soggetti a pubblicazione, esternati quindi alla comunità scolastica. Peraltro la condivisione dei risultati conseguiti dai docenti destinatari del merito andrebbe ad incrociarsi con un’altra interessante novità ossia la valutazione dei dirigenti scolastici anch’essa contemplata dal comma 93 della legge 107; la lett.a) fa riferimento al criterio della “valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali”.L’esternazione dei risultati sostanzierebbe anche l’imparzialità e la trasparenza della Pubblica amministrazione malgrado il comma 3 dell’articolo 43 del D.Lgs. n.297 del 1994 stabilisca espressamente che“non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato”. Di recente il decreto legislativo 150 di brunettiana memoria, nel 2009 a proposito del ciclo di gestione della performance ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il principio della definizione e dell’assegnazione degli obiettivi che nella scuola, si tradurrebbe in un sistema capace di innescare una co-partecipazione generale da parte dell’intera comunità, coinvolgendo tutti al miglioramento dell’organizzazione. L’esca del bonus farebbe da sprone.
Le istruzioni potrebbero arrivare dal Miur in corso d’opera, intanto in fase di istituzione del comitato, attenti alle controindicazioni non previste dalla legge 107.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Katjuscia Pitino